Codice di etica e di deontologia professionale dell’Associazione CNCP: Coordinamento Nazionale Counselling Professionale
Il Codice è l'insieme di principi e norme che costituiscono linee guida per l’attività dei Counsellor membri del CNCP.
Il Codice si basa sia su principi e valori comuni ai diversi orientamenti teorici, sia su norme di pratica professionale a tutela dei clienti e dei professionisti stessi. Il Codice si applica anche alla formazione, alla supervisione, alla ricerca, alle pubblicazioni ed a tutte le attività che ad esso possono essere associate.
A. Finalità del Counselling
Il Counselling, come definito dall’art. 6 dello Statuto del CNCP, è un processo relazionale tra Counsellor e uno o più Clienti (singoli individui, famiglie, gruppi o istituzioni) con l’obiettivo di fornire ad essi opportunità e sostegno affinché sviluppino le loro risorse e affinché promuovano il proprio benessere come individui e come membri della società affrontando specifiche difficoltà o momenti di crisi. Il Counsellor opera nel rispetto della dignità, dell’ autonomia e dell'autodeterminazione delle persone, senza discriminazioni di età, di genere e orientamento sessuale, di etnia e cultura, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, quali che siano le condizioni istituzionali e sociali nelle quali il Counsellor opera.
B. Caratteristiche della relazione di counselling
La relazione di Counselling ha il suo fondamento nella richiesta del Cliente e nel rispetto reciproco definito da precisi confini professionali. Il Counsellor, consapevole delle differenze personali e culturali, riconosce la libertà del Cliente di esprimere se stesso, i suoi bisogni e le sue credenze, il suo diritto di autodeterminarsi e di stabilire gli obiettivi per il proprio sviluppo e benessere. Nella relazione ogni atto comportamentale, verbale o non verbale, è valutato e inserito nel processo di Counselling secondo il modello teorico di riferimento professionale adottato.
C. Contratto di prestazione
La prestazione professionale è regolata da un esplicito accordo contrattuale e termina con la conclusione del contratto. Counsellor e Cliente hanno reciproci diritti e doveri, strutturati anche in base al presente Codice di etica e di deontologia professionale, che è compito del Counsellor esplicitare. Tali diritti e doveri attengono sia alla relazione professionale in generale, sia allo specifico ambito cui la prestazione si riferisce.
Il Counsellor ha discrezionalità nell’accettare o rifiutare la prestazione professionale richiesta dal Cliente.
La componente economica a carico del Cliente deve essere sempre stabilita in modo chiaro nel primo incontro professionale e la modifica dell’onorario può essere attuata solo se prevista all’inizio del contratto stesso.
Ogni qualvolta si renda necessario introdurre modifiche nel contratto, il Counsellor ha cura di concordarle con il Cliente ottenendo il consenso suo e delle eventuali altre persone implicate nel contratto stesso.
L’interruzione del rapporto,indipendentemente dal motivo per il quale viene effettuata, dovrà essere accompagnata dalle cautele necessarie a rendere minimi i disagi per il Cliente.
Sarà cura del Counsellor mantenere la relazione di Counselling entro limiti di tempo, di obiettivi e di contenuti tali da non creare sovrapposizioni indebite con quanto attiene ad un trattamento psicoterapico.
Le informazioni emerse nel lavoro di Counselling devono restare confinate nel contesto professionale. E’ consigliabile che sia esplicitata al momento del contratto ogni limitazione alla riservatezza nella relazione professionale. Ogni conflitto successivo nell’ambito del rapporto professionale deve essere trattato con chiarezza e trasparenza con il Cliente stesso, in un’ottica di rispetto dei diritti del Cliente alla riservatezza. Nelle situazioni dove potrebbe presentarsi la possibilità di una infrazione del vincolo di riservatezza, è consigliabile che il Counsellor richieda al Cliente un consenso scritto.
Il Counsellor è consapevole di non poter rifiutare di prestare testimonianze, se richiesto dal magistrato, su quanto appreso nello svolgimento della sua attività: è tenuto, quindi, ad avvertire di ciò il Cliente.
D.Competenze e responsabilità del Counsellor
Il Counsellor ha cura di tenersi aggiornato sulle leggi vigenti che riguardano la pratica del Counselling (art. 5 Statuto).
E’ responsabilità del Counsellor operare nell’ambito delle competenze che gli sono proprie e per le quali ha avuto una formazione adeguata e certificata (art. 7 Statuto) utilizzando strumenti efficaci ed adeguati all’obiettivo che intende raggiungere. Nell’intraprendere una relazione professionale, sin dal primo incontro, il Counsellor ha cura di promuovere tra sé e il Cliente uno scambio di informazioni tali da permettergli di valutare l’intervento di elezione e la propria disponibilità ad effettuare tale intervento.
Il Counsellor accetta Clienti che presentino problemi dei quali ha esperienza e competenza; sa riconoscere quelle situazioni per le quali richiedere consulenza e/o supervisione o effettuare un invio ad altro professionista competente facendosi carico di rendere minimo il disagio alla persona.
Il Counsellor imposta la relazione con il Cliente sulla base della trasparenza, del rispetto della persona e dei suoi valori, in modo da favorire l’instaurarsi e il permanere della fiducia reciproca.
Il Counsellor evita qualsiasi interferenza nella prestazione professionale di valori e/o interessi sia personali sia di altre persone a qualsiasi titolo implicate nella relazione. In particolare, il Counsellor evita ogni interferenza tra la relazione professionale e le proprie relazioni sentimentali, sessuali e lavorative.
Nel caso di rapporti professionali che prevedano commissioni da parte di terzi (interventi nelle organizzazioni, nelle équipe interdisciplinari, con i minori, ecc.) o presenza di altri operatori della salute, il Counsellor è tenuto a prendere contatto con i terzi solo con il consenso del Cliente per fornire ad essi gli elementi utili al più ampio processo di cui il Counselling è parte, limitandoli allo stretto necessario.
Il Counsellor è tenuto ad osservare la normativa vigente relativa al segreto professionale, alla raccolta, tutela e diffusione dei dati personali.
Il Counsellor cura il proprio aggiornamento professionale in modo costante così da poter fornire una prestazione qualificata e rispondente alle richieste dei clienti avvalendosi di supervisione, quando necessario.
Da parte del Counsellor devono essere accuratamente evitati abusi in qualsiasi campo (emotivo, sessuale, ideologico, religioso, economico, ecc.). Costituisce abuso l’uso della relazione diretto alla realizzazione di interessi diversi da quelli del Cliente.
Il Counsellor deve porre particolare attenzione a quelle situazioni che, implicando più contesti relazionali, possono favorire una strumentalizzazione anche inconsapevole della relazione consulenziale.
Il Counsellor sa di non poter aver certezza del grado di aderenza alla realtà delle informazioni ricevute nell’esercizio della sua professione. Egli si assume pertanto la piena responsabilità della valutazione delle informazioni ricevute quali indizi di reato e delle conseguenze che la denuncia può avere per il Cliente, anche in presenza del consenso del Cliente stesso.
Il Counsellor è tenuto a fornire al Cliente le informazioni utili sulla propria professione, specificando anche le differenze tra professionalità contigue, per consentire al Cliente di effettuare una scelta consapevole e di definire correttamente gli obiettivi e le condizioni del contratto.
E. Relazione Counsellor-società
Costituisce violazione della regola di correttezza l’uso non appropriato da parte del Counsellor della competenza e della fiducia in lui riposta a ragione della sua professione.
Nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa e degli strumenti pubblicitari il Counsellor è tenuto ad evitare ogni divulgazione dei risultati raggiunti con i propri interventi professionali, evita di adottare comportamenti scorretti, e di suscitare aspettative infondate.
I seguenti comportamenti sono considerati illeciti deontologici:
a. divulgazione di dichiarazioni o notizie ingannevoli sulla propria professionalità, la propria competenza e la propria formazione;
b. ricerca di clienti attraverso manifestazione di opinioni squalificanti il lavoro dei colleghi, i modelli teorici di riferimento diversi dal proprio ed il lavoro di altre categorie professionali;
c. promessa di corrispondere e ricevere vantaggi economici quale corrispettivo per un invio di clienti.
Il Counsellor nell’esercizio della sua professione fa esplicitamente riferimento ad un’associazione o un gruppo professionale di appartenenza onde costituire rapporti di collaborazione con i colleghi ed avere un confronto sui criteri di valutazione e sul proprio operato nel suo insieme.
Egli accetta, inoltre, che eventuali reclami di clienti e colleghi nei suoi confronti siano esaminati e decisi in ambito associativo (art. 12 Statuto); si impegna a fornire informazioni complete ed esatte per la valutazione deontologica dei suoi comportamenti. Il Counsellor è tenuto ad un addestramento professionale che includa un adeguato periodo di supervisione.
Le norme del presente Codice di etica e di deontologia professionale si applicano anche all’attività di supervisione, di aggiornamento professionale o formativa in genere.
F. Formazione nel Counselling
Gli Enti di formazione garantiscono la qualità della formazione, sia relativamente alle competenze specifiche dei docenti e dei didatti-supervisori, che alla coerenza interna dei propri programmi; predispongono, inoltre, controlli interni per la verifica della qualità della formazione e forniscono ai didatti spazi e luoghi di aggiornamento e confronto sulla metodologia di insegnamento. Gli Enti di formazione curano la formazione deontologica degli allievi sulla base dei principi contenuti nel presente Codice.
Gli Enti di formazione verificano i requisiti curricolari e psicofisici dei candidati allievi nonché, al termine della formazione, l’idoneità degli allievi allo svolgimento dell’attività professionale.
A tal fine gli Enti di formazione verificano costantemente la qualità dei loro programmi di formazione e il livello di apprendimento e crescita personale degli allievi.
Gli Enti di formazione mantengono rapporti improntati a principi di trasparenza e chiarezza con gli altri Enti di formazione, con gli allievi e con i docenti; forniscono informazioni chiare e complete relative ai programmi, all’organizzazione dei corsi e ai loro costi, ai regolamenti interni e alla normativa legislativa in materia.
Gli Enti di formazione, consapevoli della funzione educativa della relazione tra docenti e allievi, ne assumono la responsabilità, anche al fine di evitare abusi e situazioni a rischio di abuso.
Gli Enti di formazione rispettano e fanno rispettare al proprio interno le regole sulla riservatezza e sul segreto professionale.
Gli Enti di formazione riconoscono che la supervisione didattica è uno strumento diretto sia alla formazione degli allievi, sia a garantire la corretta conduzione della relazione professionale; è responsabilità del didatta-supervisore farsi carico delle problematiche del Cliente e della relazione Cliente-Counsellor; gli Enti di formazione utilizzano didatti-supervisori adeguatamente formati e consapevoli delle responsabilità che la funzione impone.
Gli Enti di formazione evitano comportamenti di concorrenza sleale nei confronti degli altri Enti di formazione, sia di Counselling che di altro tipo e si impegnano a rispettare la normativa vigente.
8.7.2003
Il Codice è l'insieme di principi e norme che costituiscono linee guida per l’attività dei Counsellor membri del CNCP.
Il Codice si basa sia su principi e valori comuni ai diversi orientamenti teorici, sia su norme di pratica professionale a tutela dei clienti e dei professionisti stessi. Il Codice si applica anche alla formazione, alla supervisione, alla ricerca, alle pubblicazioni ed a tutte le attività che ad esso possono essere associate.
A. Finalità del Counselling
Il Counselling, come definito dall’art. 6 dello Statuto del CNCP, è un processo relazionale tra Counsellor e uno o più Clienti (singoli individui, famiglie, gruppi o istituzioni) con l’obiettivo di fornire ad essi opportunità e sostegno affinché sviluppino le loro risorse e affinché promuovano il proprio benessere come individui e come membri della società affrontando specifiche difficoltà o momenti di crisi. Il Counsellor opera nel rispetto della dignità, dell’ autonomia e dell'autodeterminazione delle persone, senza discriminazioni di età, di genere e orientamento sessuale, di etnia e cultura, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, quali che siano le condizioni istituzionali e sociali nelle quali il Counsellor opera.
B. Caratteristiche della relazione di counselling
La relazione di Counselling ha il suo fondamento nella richiesta del Cliente e nel rispetto reciproco definito da precisi confini professionali. Il Counsellor, consapevole delle differenze personali e culturali, riconosce la libertà del Cliente di esprimere se stesso, i suoi bisogni e le sue credenze, il suo diritto di autodeterminarsi e di stabilire gli obiettivi per il proprio sviluppo e benessere. Nella relazione ogni atto comportamentale, verbale o non verbale, è valutato e inserito nel processo di Counselling secondo il modello teorico di riferimento professionale adottato.
C. Contratto di prestazione
La prestazione professionale è regolata da un esplicito accordo contrattuale e termina con la conclusione del contratto. Counsellor e Cliente hanno reciproci diritti e doveri, strutturati anche in base al presente Codice di etica e di deontologia professionale, che è compito del Counsellor esplicitare. Tali diritti e doveri attengono sia alla relazione professionale in generale, sia allo specifico ambito cui la prestazione si riferisce.
Il Counsellor ha discrezionalità nell’accettare o rifiutare la prestazione professionale richiesta dal Cliente.
La componente economica a carico del Cliente deve essere sempre stabilita in modo chiaro nel primo incontro professionale e la modifica dell’onorario può essere attuata solo se prevista all’inizio del contratto stesso.
Ogni qualvolta si renda necessario introdurre modifiche nel contratto, il Counsellor ha cura di concordarle con il Cliente ottenendo il consenso suo e delle eventuali altre persone implicate nel contratto stesso.
L’interruzione del rapporto,indipendentemente dal motivo per il quale viene effettuata, dovrà essere accompagnata dalle cautele necessarie a rendere minimi i disagi per il Cliente.
Sarà cura del Counsellor mantenere la relazione di Counselling entro limiti di tempo, di obiettivi e di contenuti tali da non creare sovrapposizioni indebite con quanto attiene ad un trattamento psicoterapico.
Le informazioni emerse nel lavoro di Counselling devono restare confinate nel contesto professionale. E’ consigliabile che sia esplicitata al momento del contratto ogni limitazione alla riservatezza nella relazione professionale. Ogni conflitto successivo nell’ambito del rapporto professionale deve essere trattato con chiarezza e trasparenza con il Cliente stesso, in un’ottica di rispetto dei diritti del Cliente alla riservatezza. Nelle situazioni dove potrebbe presentarsi la possibilità di una infrazione del vincolo di riservatezza, è consigliabile che il Counsellor richieda al Cliente un consenso scritto.
Il Counsellor è consapevole di non poter rifiutare di prestare testimonianze, se richiesto dal magistrato, su quanto appreso nello svolgimento della sua attività: è tenuto, quindi, ad avvertire di ciò il Cliente.
D.Competenze e responsabilità del Counsellor
Il Counsellor ha cura di tenersi aggiornato sulle leggi vigenti che riguardano la pratica del Counselling (art. 5 Statuto).
E’ responsabilità del Counsellor operare nell’ambito delle competenze che gli sono proprie e per le quali ha avuto una formazione adeguata e certificata (art. 7 Statuto) utilizzando strumenti efficaci ed adeguati all’obiettivo che intende raggiungere. Nell’intraprendere una relazione professionale, sin dal primo incontro, il Counsellor ha cura di promuovere tra sé e il Cliente uno scambio di informazioni tali da permettergli di valutare l’intervento di elezione e la propria disponibilità ad effettuare tale intervento.
Il Counsellor accetta Clienti che presentino problemi dei quali ha esperienza e competenza; sa riconoscere quelle situazioni per le quali richiedere consulenza e/o supervisione o effettuare un invio ad altro professionista competente facendosi carico di rendere minimo il disagio alla persona.
Il Counsellor imposta la relazione con il Cliente sulla base della trasparenza, del rispetto della persona e dei suoi valori, in modo da favorire l’instaurarsi e il permanere della fiducia reciproca.
Il Counsellor evita qualsiasi interferenza nella prestazione professionale di valori e/o interessi sia personali sia di altre persone a qualsiasi titolo implicate nella relazione. In particolare, il Counsellor evita ogni interferenza tra la relazione professionale e le proprie relazioni sentimentali, sessuali e lavorative.
Nel caso di rapporti professionali che prevedano commissioni da parte di terzi (interventi nelle organizzazioni, nelle équipe interdisciplinari, con i minori, ecc.) o presenza di altri operatori della salute, il Counsellor è tenuto a prendere contatto con i terzi solo con il consenso del Cliente per fornire ad essi gli elementi utili al più ampio processo di cui il Counselling è parte, limitandoli allo stretto necessario.
Il Counsellor è tenuto ad osservare la normativa vigente relativa al segreto professionale, alla raccolta, tutela e diffusione dei dati personali.
Il Counsellor cura il proprio aggiornamento professionale in modo costante così da poter fornire una prestazione qualificata e rispondente alle richieste dei clienti avvalendosi di supervisione, quando necessario.
Da parte del Counsellor devono essere accuratamente evitati abusi in qualsiasi campo (emotivo, sessuale, ideologico, religioso, economico, ecc.). Costituisce abuso l’uso della relazione diretto alla realizzazione di interessi diversi da quelli del Cliente.
Il Counsellor deve porre particolare attenzione a quelle situazioni che, implicando più contesti relazionali, possono favorire una strumentalizzazione anche inconsapevole della relazione consulenziale.
Il Counsellor sa di non poter aver certezza del grado di aderenza alla realtà delle informazioni ricevute nell’esercizio della sua professione. Egli si assume pertanto la piena responsabilità della valutazione delle informazioni ricevute quali indizi di reato e delle conseguenze che la denuncia può avere per il Cliente, anche in presenza del consenso del Cliente stesso.
Il Counsellor è tenuto a fornire al Cliente le informazioni utili sulla propria professione, specificando anche le differenze tra professionalità contigue, per consentire al Cliente di effettuare una scelta consapevole e di definire correttamente gli obiettivi e le condizioni del contratto.
E. Relazione Counsellor-società
Costituisce violazione della regola di correttezza l’uso non appropriato da parte del Counsellor della competenza e della fiducia in lui riposta a ragione della sua professione.
Nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa e degli strumenti pubblicitari il Counsellor è tenuto ad evitare ogni divulgazione dei risultati raggiunti con i propri interventi professionali, evita di adottare comportamenti scorretti, e di suscitare aspettative infondate.
I seguenti comportamenti sono considerati illeciti deontologici:
a. divulgazione di dichiarazioni o notizie ingannevoli sulla propria professionalità, la propria competenza e la propria formazione;
b. ricerca di clienti attraverso manifestazione di opinioni squalificanti il lavoro dei colleghi, i modelli teorici di riferimento diversi dal proprio ed il lavoro di altre categorie professionali;
c. promessa di corrispondere e ricevere vantaggi economici quale corrispettivo per un invio di clienti.
Il Counsellor nell’esercizio della sua professione fa esplicitamente riferimento ad un’associazione o un gruppo professionale di appartenenza onde costituire rapporti di collaborazione con i colleghi ed avere un confronto sui criteri di valutazione e sul proprio operato nel suo insieme.
Egli accetta, inoltre, che eventuali reclami di clienti e colleghi nei suoi confronti siano esaminati e decisi in ambito associativo (art. 12 Statuto); si impegna a fornire informazioni complete ed esatte per la valutazione deontologica dei suoi comportamenti. Il Counsellor è tenuto ad un addestramento professionale che includa un adeguato periodo di supervisione.
Le norme del presente Codice di etica e di deontologia professionale si applicano anche all’attività di supervisione, di aggiornamento professionale o formativa in genere.
F. Formazione nel Counselling
Gli Enti di formazione garantiscono la qualità della formazione, sia relativamente alle competenze specifiche dei docenti e dei didatti-supervisori, che alla coerenza interna dei propri programmi; predispongono, inoltre, controlli interni per la verifica della qualità della formazione e forniscono ai didatti spazi e luoghi di aggiornamento e confronto sulla metodologia di insegnamento. Gli Enti di formazione curano la formazione deontologica degli allievi sulla base dei principi contenuti nel presente Codice.
Gli Enti di formazione verificano i requisiti curricolari e psicofisici dei candidati allievi nonché, al termine della formazione, l’idoneità degli allievi allo svolgimento dell’attività professionale.
A tal fine gli Enti di formazione verificano costantemente la qualità dei loro programmi di formazione e il livello di apprendimento e crescita personale degli allievi.
Gli Enti di formazione mantengono rapporti improntati a principi di trasparenza e chiarezza con gli altri Enti di formazione, con gli allievi e con i docenti; forniscono informazioni chiare e complete relative ai programmi, all’organizzazione dei corsi e ai loro costi, ai regolamenti interni e alla normativa legislativa in materia.
Gli Enti di formazione, consapevoli della funzione educativa della relazione tra docenti e allievi, ne assumono la responsabilità, anche al fine di evitare abusi e situazioni a rischio di abuso.
Gli Enti di formazione rispettano e fanno rispettare al proprio interno le regole sulla riservatezza e sul segreto professionale.
Gli Enti di formazione riconoscono che la supervisione didattica è uno strumento diretto sia alla formazione degli allievi, sia a garantire la corretta conduzione della relazione professionale; è responsabilità del didatta-supervisore farsi carico delle problematiche del Cliente e della relazione Cliente-Counsellor; gli Enti di formazione utilizzano didatti-supervisori adeguatamente formati e consapevoli delle responsabilità che la funzione impone.
Gli Enti di formazione evitano comportamenti di concorrenza sleale nei confronti degli altri Enti di formazione, sia di Counselling che di altro tipo e si impegnano a rispettare la normativa vigente.
8.7.2003